|
2 - Sanzioni amministrative e violazioni
del Codice della Strada
2.1-Posso inviare il ricorso per posta?
Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l'invio
con plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire con raccomandata
con ricevuta di ritorno per avere la prova della ricezione e l'indicazione
del numero di pratica assegnato in modo da poter effettuare direttamente
interrogazioni via internet. Deve indirizzarsi a: Ufficio del Giudice di
Pace di Firenze - Via G. Fattori 10/b - 50132 FIRENZE.
2.2-Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?
Si. Dal 1gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative,
come ad es. le multe al Codice della Strada, sono soggette al
pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato
nella tabella ufficio nella sezione Modulistica&Atti.
N.B. - I
ricorsi con valore superiore ad € 15.493,7, esclusi quelli in materia
di codice della strada, sono di
competenza del Tribunale
2.3-Non sono residente come mi viene comunicata l’udienza?
Dopo la sentenza della Corte Cost. n.98 /2004 che ha ammesso
l'invio postale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze comunica la data
di udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso.
2.4-Posso presentare il ricorso personalmente o
devo munirmi di avvocato?
L'art. 23 della Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le
opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio
personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale
patrocinante.
2.5-Posso delegare altra persona a discutere il
ricorso di una multa?
Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto detto alla FAQ
2.4 precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non
applicabile la possibilità prevista dall'art. 317 cpc essendo
la legge 689/91 una legge speciale. Nella pratica risulta poi difficile
pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri.
Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso.
Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze la maggioranza dei
Giudici (ma NON TUTTI !) accettano la delega scritta del ricorrente ad
altra persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento
valido del ricorrente delegante.
2.6-Non posso essere presente all’udienza, cosa
devo fare?
L’art. della legge 689/81 prevede espressamente la presenza
del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale
con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione
statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente.
Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di
inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di
decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza.
Altra possibilità quella rappresentata alla FAQ 2.5 precedente con tutte le
avvertenze del caso.
2.7-Posso ricorrere contro l’avviso lasciato sul
parabrezza?
No. L’avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre
attendere la notifica della infrazione.
2.8-Sono il conducente multato, ma non il
proprietario dell’auto, posso presentare ricorso?
No.Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario
dell’atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente
contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre
ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per
riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.
2.9-Ho presentato ricorso, debbo pagare anche la
multa per evitare il raddoppio?
No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.
2.10-Posso presentare lo stesso ricorso sia al
Prefetto che al Giudice di Pace?
No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si
alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia proprio per
evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.
2.11-E’ vero che facendo ricorso al Giudice di
Pace la multa, in caso di rigetto, non raddoppia?
No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio
generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può
ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di
rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.
2.12-A quale Giudice di Pace debbo presentare il
ricorso contro una multa?
Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le
modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice
di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l’infrazione.
2.13-A quale Giudice di Pace debbo presentare il
ricorso contro una cartella esattoriale con a ruolo multe non pagate?
Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le
modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice
di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.
2.14-Ho ricevuto piu' multe, posso presentare un
unico ricorso?
Difficile dare una risposta univoca, rimanendo l’apprezzamento
finale nella competenza del Giudice. Comunque, la regola generale è che per
ogni multa occorre presentare un ricorso. Però nel caso di multe seriali
ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per lo stesso motivo
oppure più multe legate in geaerale alla stessa fattispecie di infrazione
sembra possibile la contestazione con unico ricorso richiedente l’annullamento
totale nel caso di illegittimità delle contestazioni oppure in caso di
legittimità delle contestazioni l’applicazione dell’art. 198, comma 1, del
codice della strada secondo il quale per violazioni della stessa
disposizione la sanzione è unica anche se può essere aumentata fino al
triplo.
Indice F.a.q.
Pagina indietro
|