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2 - Sanzioni amministrative e violazioni del Codice della Strada

 

2.1-Posso inviare il ricorso per posta?

Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l'invio con plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno per avere la prova della ricezione e l'indicazione del numero di pratica assegnato in modo da poter effettuare direttamente interrogazioni via internet. Deve indirizzarsi a: Ufficio del Giudice di Pace di Firenze - Via G. Fattori 10/b - 50132 FIRENZE.

2.2-Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?

Si. Dal 1gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, come  ad es. le multe al Codice della  Strada, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nella tabella ufficio nella sezione Modulistica&Atti.

N.B. - I ricorsi con valore superiore ad € 15.493,7, esclusi quelli in materia di codice della strada,  sono di competenza del Tribunale

2.3-Non sono residente come mi viene comunicata l’udienza?

Dopo la sentenza della Corte Cost. n.98 /2004 che ha ammesso l'invio postale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze comunica la data di udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso.

2.4-Posso presentare il ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?

L'art. 23 della Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.

2.5-Posso delegare altra persona a discutere il ricorso di una multa?

Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto detto alla FAQ 2.4 precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non applicabile la possibilità prevista dall'art.  317 cpc  essendo la legge 689/91 una legge speciale. Nella pratica risulta poi difficile pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso. Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze la maggioranza dei Giudici (ma NON TUTTI !) accettano la delega scritta del ricorrente ad altra persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente delegante.

2.6-Non posso essere presente all’udienza, cosa devo fare?

L’art. della legge 689/81 prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza. Altra possibilità quella rappresentata alla FAQ 2.5 precedente con tutte le avvertenze del caso.

2.7-Posso ricorrere contro l’avviso lasciato sul parabrezza?

No. L’avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica della infrazione.

2.8-Sono il conducente multato, ma non il proprietario dell’auto, posso presentare ricorso?

No.Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.

2.9-Ho presentato ricorso, debbo pagare anche la multa per evitare il raddoppio?

No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.

2.10-Posso presentare lo stesso ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace?

No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.

2.11-E’ vero che facendo ricorso al Giudice di Pace la multa, in caso di rigetto, non raddoppia?

No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.

2.12-A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una multa?

Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l’infrazione.

2.13-A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una  cartella esattoriale con a ruolo multe non pagate?

Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.

2.14-Ho ricevuto piu' multe, posso presentare un unico ricorso?

Difficile dare una risposta univoca, rimanendo l’apprezzamento finale nella competenza del Giudice. Comunque, la regola generale è che per ogni multa occorre presentare un ricorso. Però nel caso di multe seriali ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per lo stesso motivo oppure più multe legate in geaerale alla stessa fattispecie di infrazione sembra possibile la contestazione con unico ricorso richiedente l’annullamento totale nel caso di illegittimità delle contestazioni oppure in caso di legittimità delle contestazioni l’applicazione dell’art. 198, comma 1, del codice della strada secondo il quale per violazioni della stessa disposizione la sanzione è unica anche se può essere aumentata fino al triplo.

 

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