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3 - Competenza Penale
4.1-Posso stare personalmente in giudizio?
No. Occorre sempre il patrocinio di un difensore. Anzi nell’ipotesi che l’ imputato non abbia
provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo vi provvede d'ufficio il giudice o il pubblico ministero.
4.2-Posso presentare personalmente un ricorso diretto al Giudice di Pace?
No. Per i reati perseguibili a querela di competenza del Giudice di Pace, l’art. 21del D.L.vo n. 274/2000 ammette
che la citazione a giudizio avvenga direttamente da parte della persona offesa, sempre però per tramite del suo difensore, mediante ricorso
diretto al Giudice di Pace. Con questa modalità la parte offesa potrà richiedere ed ottenere dal Giudice, entro un termine massimo di 110 giorni
dal deposito e di 200 giorni dal fatto_reato la fissazione dell’udienza di comparizione, senza passare per l’incipit delle indagini preliminari.
4.3-Ho ricevuto una citazione penale per testimoniare, debbo comunque presentarmi all'udienza?
Sì. La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali
e di rispondere secondo verità alle domande che gli sonno rivolte.Nel caso in cui per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravviene
un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.L’art. 366 c.p. punisce
il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia all'udienza penale, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto
l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende
nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
4.4-Come testimone ho diritto a qualche indennità ed al rimborso spese?
I testimoni chiamati a deporre nel processo penale , anche per i processi innanzi al Giudice di Pace,
hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea
o al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato preventivamente dall'autorità giudiziaria.
Ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza o chiamati a deporre non oltre 2,5 km dalla residenza spetta l'indennità di € 0,36 a giorno.
Ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 km dal luogo della residenza spetta:
A)-l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio,
l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Questa ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori della propria residenza almeno un giorno intero;
B)-il rimborso delle spese di viaggio, d'andata e ritorno, pari al pezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea
o al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato dall'autorità giudiziaria.Il rimborso spese di viaggio e l'indennità sopra
indicate sono dovute anche all'accompagnatore di testimoni minori e o invalidi.
Nessuna indennità è dovuta al testimone minore degli anni quattordici.Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti
inerenti al servizio, spettano le suddette indennità per il rimborso spese di viaggio, salva l'integrazione, fino a concorrenza
dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione d'appartenenza.
Per i testimoni appartenenti al corpo della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza non è possibile apporre
sul foglio di viaggio la dicitura "non ha percepito alcun rimborso dall'autorità giudiziaria".
Nel processo penale hanno diritto alla liquidazione, con il meccanismo dell'anticipazione a carico dello Stato, esclusivamente i testimoni
chiamati a deporre dal Pubblico Ministero o d'ufficio.
Per ottenere la liquidazione occorre presentare la richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace ove il teste è stato convocato.
La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 100 giorni dalla data della testimonianza a pena di perdita del diritto al rimborso
Nel processo penale le indennità dei testimoni citati a richiesta delle parti private sono quantificate dal funzionario dell'ufficio giudiziario che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, in questo caso lo Stato interviene in funzione di garanzia del teste.
La parte dovrà , pertanto , versare al teste la somma indicata dal cancelliere nell'ordine di pagamento
4.5-Non ho i mezzi economici,in una causa penale, posso avere il gratuito patrocinio?
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente
sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva.
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido,
oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r.
con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza)
il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile - può accogliere l'istanza - può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura
del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Per approfondimenti vedi il link: www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm#PENALE
Indice F.a.q.
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