|
3 - Competenza Civile
3.1-In quale caso è utile il tentativo di conciliazione non contenziosa?
Tenuto conto che nella
conciliazione stragiudiziale la controparte non si può presentare, perchè
non è obbligata a farlo, oppure la controparte si presenta, ma non intende
conciliare, la procedura alla fine può risultare una perdita di tempo e
di danaro. Difatti per i tentativi di conciliazioni
deve corrispondersi un contributo unificato per l’iscrizione che, a seconda del valore, va da € 30 ad € 170 . Quindi è
consigliabile attivare tale procedura nel caso in cui l’accordo sia
effettivamente possibile e con la mediazione del giudice e le parti vogliano
avere in mano un atto che chiuda definitivamente la
questione. Il verbale di conciliazione infatti è
titolo esecutivo se l'accordo riguarda un affare di competenza del
Giudice di Pace oppure scrittura privata riconosciuta in giudizio se
l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del
Giudice di Pace. In questo ultimo caso se non
saranno rispettati gli accordi sottoscritti sarà necessario fare una causa, ma
il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si fa valere.
3.2-Posso stare in giudizio personalmente?
Davanti al giudice di pace ci si può difendere anche da
soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore
non superiore a € 516,45 o quando il giudice autorizzi, su richiesta dell'interessato, in considerazione della
natura ed entità della causa. E' questa una
possibilità da valutare con molta attenzione, difatti occorre
considerare: che il processo davanti al Giudice di Pace si svolge in maniera
formale secondo le regole del codice di procedura civile; che vizi di forma
possono pregiudicare il risultato della causa a prescindere dalla fondatezza
del merito; che una volta iniziata l'azione giudiziaria (basta la citazione)
non si può retrocedere automaticamente; che una causa di modesta entità
economica alla fine può diventare molto onerosa a causa delle spese legali di
parte avversa, eventuali spese per perizie tecniche che di norma seguono la soccombenza ovvero, salvo diversa statuizione, il Giudice
pone a carico della parte che perde nel giudizio.
3.3-Come funziona la citazione orale?
Per iniziare una causa civile davanti al giudice di pace
occorre esporre nella citazione i fatti della causa e le richieste
che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce,
a mezzo di un ufficiale giudiziario (presso Corte di Appello)
o messo (presso l'Ufficio del Giudice di Pace). La citazione normalmente
è predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere chi
sta in giudizio. Il cittadino può rivolgersi anche direttamente
al giudice di pace, il quale ascolta i fatti e le richieste fattegli
e li raccoglie in un verbale che svolge la funzione della citazione,
ma con tutte le incombenze di notifica e iscrizione della causa
a ruolo dette sopra a carico del cittadino. Qualora si intenda
avvalersi di tale strumento, nell'Ufficio del Giudice di Pace
di Firenze, occorre rivolgersi al servizio di consulenza effettuato dall'Ufficio di Mediazione
3.4-Posso delegare altra persona a rappresentarmi?
Sì. L'art 317 del c.p.c. prevede espressamente che davanti al giudice di pace le parti possono
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice
ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Il mandato è regolato dall’art. 1703 del codice civile.
3.5-Ho ricevuto una citazione civile per testimoniare, debbo comunque presentarmi all'udienza?
Sì. La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal
giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sonno rivolte.
Nel caso in cui per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza,
il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato
l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel processo civile, in caso di mancata comparizione dei testimoni,
il giudice con la stessa ordinanza con la quale dispone la nuova intimazione o l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone
ad una pena pecuniaria non inferiore a 100,00 € e non superiore a 1.000,00 €.
3.6-Come testimone ho diritto a qualche indennità ed al rimborso spese?
I testimoni chiamati a deporre nel processo civile, anche per i processi innanzi al Giudice di Pace,
hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno)
sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato preventivamente dall'autorità giudiziaria.
Ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza o chiamati a deporre non oltre 2,5 km dalla residenza
spetta l'indennità di 0,36 € a giorno.
Ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 km dal luogo della residenza spetta:
A)-l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Questa ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori della propria residenza almeno un giorno intero;
B)-il rimborso delle spese di viaggio, d'andata e ritorno, pari al pezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato dall'autorità giudiziaria.Il rimborso spese di viaggio e l'indennità sopra indicate sono dovute
anche all'accompagnatore di testimoni minori e o invalidi. Nessuna indennità è dovuta al testimone minore degli anni quattordici.
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano le suddette indennità per il rimborso spese
di viaggio, salva l'integrazione, fino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione d'appartenenza.
Per i testimoni appartenenti al corpo della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza non è possibile apporre sul foglio di viaggio
la dicitura "non ha percepito alcun rimborso dall'autorità giudiziaria"
Nel processo civile al testimone sono dovute le indennità di cui sopra, quantizzate dal cancelliere con ordine di pagamento e poste a carico della
parte che ne ha chiesto l'interrogatorio. Il teste dovrà chiedere la somma alla parte che lo ha citato..
3.7-Posso iscrivere una citazione, ricorso per ingiunzione, inviando gli atti per posta?
No. E' necessario il deposito a mani.
3.8-Posso richiedere l’apposizione di formula esecutiva per posta?
No. Occorre richiederla direttamente in Cancelleria.
3.9-Non ho i mezzi economici per fare causa civile posso avere il gratuito patrocinio di un avvocato?
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa civile è assicurato,
anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente.
Per i processi in corso davanti al Giudice di Pace di Firenze l'indirizzo è: CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE - VIA CAVOUR, 57 - 50129 FIRENZE.
Per approfondimenti vedi il link : www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm#CIVILE
Indice F.a.q.
Pagina indietro
|